Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto, qualora fossero sprovvisti di idoneo titolo di viaggio, sono accertate e contestate dal personale Atac incaricato.
Il trasgressore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, oltre al pagamento del prezzo del biglietto per il viaggio effettuato e da effettuare ed alle spese procedurali e postali, se applicabili.
Se non hai ritirato copia del verbale al momento della contestazione, si aggiungono le spese di procedimento e postalizzazione.
I versamenti di somme non corrispondenti o effettuati oltre i termini o senza la prescritta causale sono ritenuti, ai fini della oblazione, giuridicamente inefficaci e le somme saranno trattenute in attesa della definizione del procedimento esecutivo.
Il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di consegna o notifica del verbale.
NON è più possibile effettuare il pagamento in CONTANTI ai verificatori.
Il cliente ha la facoltà, entro 30 giorni dalla data di consegna o notificazione del processo verbale, di far pervenire copia del verbale di contestazione assieme agli scritti difensivi redatti su carta semplice ad ATAC Spa - Commerciale - Verifica e procedimento sanzionatorio, Via Prenestina, 45 - 00176 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata: Protocollo@cert2.atac.roma.it)
A seguito di presentazione di uno scritto difensivo, in caso di rigetto del ricorso, l'esito verrà comunicato entro il termine ordinatorio di 120 giorni dalla data di arrivo dello stesso al protocollo di ATAC S.p.A. mediante la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione. L'importo dell'ordinanza comprenderà oltre a quello della sanzione anche l'importo del biglietto evaso e delle spese postali.
In caso di accoglimento, al cliente non verrà inviata alcuna comunicazione
Si ricorda che, ai sensi dell´art 48, comma 11 bis, L. 21/06/2017, n°96, in caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli verificatori, la sanzione comminata è annullabile qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, da inviare nelle modalità suddette, il possesso di un abbonamento nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento. Pertanto, ai fini della presentazione di uno scritto difensivo, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
Il pagamento della somma dovuta dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto.
I versamenti di somme non corrispondenti o effettuati oltre i termini o senza la prescritta causale sono ritenuti, ai fini della oblazione, giuridicamente inefficaci e le somme saranno trattenute in attesa della definizione del procedimento esecutivo.
Alla Ordinanza di ingiunzione è ammesso ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, pertanto presso il Giudice di Pace di Roma sito in Via Teulada 28/40 00195 Roma, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/81, come modificata dall'art. 98 del D.Lgs. 30/12/99 n. 507.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini del pagamento. La sospensione dell'eventuale esecuzione del provvedimento è disposta dall'Autorità giudiziaria su istanza del ricorrente.
Per il pagamento della sanzione amministrativa si rimanda al sito di Roma Capitale in quanto responsabile e titolare del procedimento
Nel caso in cui la procedura di acquisto di un titolo di viaggio da una MET (Macchine Emettitrici Titoli) o da un Parcometro (Dispositivo che emette ricevute di pagamento per la sosta tariffata) non vada a buon fine (non si ottenga il titolo richiesto né la restituzione del denaro, ovvero non si riceva il resto corretto), è possibile richiedere il rimborso con le seguenti modalità:
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dell’Agenzia Roma servizi per la Mobilità
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